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REPUBBLICA DI SAN MARINO - DECRETO DELEGATO 6 febbraio 2012 n.9

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Repubblica di San Marino
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CESSIONE IN RETE DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI A   CESSIONE IN RETE DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI A

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 25 giugno 2009 n.89

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti l’articolo 25, comma 1, l’articolo 42 e l’articolo 43 della Legge 7 maggio 2008 n.72;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.10 adottata nella seduta del 5 giugno 2009;

Visti l’ articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

CESSIONE IN RETE DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI AD ENERGIE RINNOVABILI E ASSIMILABILI

Art. 1

(Definizioni)

Ai fini del presente Decreto si applicano le seguenti definizioni:

  1. l’Autorità è l’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia;
  2. lo Sportello per l’Energia è l’ufficio di cui all’articolo 29 della Legge 7 maggio 2008 n. 72;
  3. il regime di cessione dell’energia (Ep) consiste nell’acquisizione da parte dell’A.A.S.S. dell’energia elettrica prodotta ad una tariffa (in €/kWh) determinata dall’Autorità;
  4. Ec è l’energia ceduta in rete;
  5. la potenza nominale di un impianto di produzione è la potenza risultante dalla somma aritmetica delle potenze nominali dei generatori elettrici dell’impianto destinati alla produzione di energia elettrica o delle potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto;
  6. il punto di consegna è il punto di confine (fisico o convenzionale) tra la rete del gestore di rete e l’impianto di cui viene misurata l’energia elettrica immessa e prelevata sulla rete pubblica;
  7. il Richiedente è il soggetto che richiede la connessione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili o assimilate di cui è titolare o ha la disponibilità;
  8. il saldo è la differenza tra l’energia elettrica immessa e l’energia elettrica prelevata nel punto di consegna;
  9. il regime di scambio sul posto è il servizio erogato dall’A.A.S.S. che consiste nell’operare un saldo tra l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l’energia elettrica prelevata dalla rete.

Art. 2

(Oggetto e ambito di applicazione)

Il presente Decreto definisce le condizioni tecnico-economiche, relative alla cessione ed allo scambio di energia con la rete elettrica, degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate di cui all’articolo 25, comma 1, della Legge 7 maggio 2008 n. 72.

Nell’ambito del presente Decreto non è consentita la vendita a terzi dell’energia elettrica prodotta ed è possibile cedere tale energia in maniera esclusiva alla sola rete elettrica dell’A.A.S.S..

Art. 3

(Procedura di richiesta di connessione)

I criteri di allacciamento di impianti di produzione di energia elettrica alla rete di distribuzione BT (bassa tensione) dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici sono contenuti in apposito Regolamento Tecnico da emanarsi a cura dell’A.A.S.S.

Il Richiedente presenta richiesta tramite apposito modulo predisposto dall’A.A.S.S.. Nel caso in cui la richiesta riguardi un impianto di produzione con potenza nominale maggiore a 1000 kW si devono seguire le indicazioni aggiuntive contenute nel citato Regolamento Tecnico.

L’A.A.S.S. valuta la documentazione di cui al comma 1 e comunica la conformità o la difformità rispetto al superiore Regolamento Tecnico entro 30 giorni dal suo ricevimento. Qualora l’A.A.S.S. ritenga non conforme il progetto, informa il Richiedente delle integrazioni o correzioni da apportarvi.

Nel caso in cui la potenza nominale dell’impianto di produzione elettrica sia maggiore di 30 kW le spese per l’esecuzione di eventuali opere accessorie necessarie per la connessione alla rete sono a carico del Richiedente. A tale scopo l’A.A.S.S effettua la preventivazione di tali opere e dà comunicazione al Richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Al termine dei lavori il richiedente presenta copia del Regolamento di Esercizio e copia della Dichiarazione di Conformità utilizzando apposita modulistica allegata al Regolamento Tecnico di cui al comma 1, del presente articolo.

L’A.A.S.S., adempiute le verifiche previste dal Regolamento Tecnico e suoi allegati, effettua la connessione dell’impianto di produzione alla rete pubblica.

L’A.A.S.S. dà comunicazione allo Sportello per l’Energia della conformità e dell’avvenuta connessione dell’impianto e invia allo stesso in forma digitale la relativa documentazione di progetto.

Art.4

(Misura dell’energia elettrica prodotta)

L’A.A.S.S. è responsabile dell’installazione e della manutenzione delle apparecchiature nonché della rilevazione e registrazione delle misure relative alla produzione di energia elettrica.

L’A.A.S.S. predispone entro 180 giorni dall’emanazione del presente Decreto, una sezione sul proprio sito internet in cui l’utente può visualizzare lo stato dei consumi e della produzione di energia elettrica, limitatamente alle zone in cui il servizio di telerilevamento è attivo.

Art.5

(Scambio sul posto)

Ai fini del calcolo del saldo di cui all’articolo 1 lettera h) il Richiedente può ottenere, in funzione della tariffazione applicata, il saldo indifferenziato tra l’energia immessa e quella prelevata. L’energia elettrica immessa costituisce un credito energetico dal quale detrarre quella prelevata sulla base del periodo di fatturazione.

Se nel periodo di fatturazione il saldo risulta positivo, l’energia elettrica prodotta in eccesso costituisce credito energetico da utilizzarsi nell’anno solare di riferimento.

L’energia elettrica prodotta da impianto detenuto da una società energetica viene contabilizzata sull’utenza riferibile al punto di connessione del medesimo impianto.

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Art. 6

(Cessione dell’energia prodotta)

L’Autorità, sentito il parere dell’A.A.S.S., definisce alla sua costituzione e nel mese di dicembre per gli anni successivi, la tariffa di cessione (Tc), espressa in €/kWh, dell’energia elettrica prodotta (Ep) in funzione del costo di approvvigionamento dell’energia elettrica.

La Ec è calcolata per ogni periodo di tariffazione ed è la differenza tra l’energia elettrica prodotta e consumata nel suddetto intervallo temporale.

Con provvedimento emanato dall’Autorità saranno definite le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione del credito (C), determinato dalla seguente formula: C = Ec x Tc.

L’energia elettrica prodotta da impianto detenuto da una società energetica viene contabilizzata sull’utenza riferibile al punto di connessione del medesimo impianto ed il credito viene attribuito all’utente relativo.

Art. 7

(Corrispettivi per i servizi di connessione e installazione degli strumenti di misura)

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilabili di potenza non superiore a 30 kW.

L’Autorità definisce la Tariffa Unica per le fonti rinnovabili, che rappresenta l’unico costo da sostenere da parte del Richiedente per le operazioni di connessione e installazione degli strumenti di misura in maniera che i costi non costituiscano un deterrente rispetto alla installazione di tecnologie di produzione elettrica da fonti rinnovabili.

I sovraccosti sostenuti dall’A.A.S.S. rispetto a tale valore saranno compensati attingendo al capitolo di bilancio 2-5-6435 "Fondo per interventi finalizzati al risparmio energetico, idrico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e al contenimento delle fonti di inquinamento".

I sovraccosti sostenuti da A.A.S.S. per i servizi di scambio sul posto e cessione dell’energia saranno compensati attingendo al medesimo fondo di cui al precedente comma.

Nel caso in cui si riveli necessario adeguare la linea elettrica esistente, il costo di tale operazione è da imputare sul medesimo fondo di cui al comma 3, sulla base della preventivazione prodotta dall’A.A.S.S.

Art.8

(Norme finali)

In deroga a quanto dispone l’articolo 158 della Legge 19 luglio 1995 n. 87, le opere relative all’installazione in aderenza alla superficie di appoggio di pannelli solari su copertura, ad esclusione delle zone A1, A2, A3, non sono soggette ad autorizzazione edilizia.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 giugno 2009/1708 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Massimo Cenci – Oscar Mina

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Valeria Ciavatta

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